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ITALIA: IL DIRITTO DI CRONACA E' SOTTO TIRO
“La libertà
di stampa prevale sulla riservatezza”: dalla Corte dei diritti dell’uomo
(CEDU) parte un forte monito al Parlamento italiano chiamato a decidere sul
“ddl Alfano” e sulla pubblicazione delle intercettazioni. Il diritto dei cittadini
di conoscere i fatti vince sempre sulla segretezza delle carte processuali.
“L’Italia è vincolata ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo
dà delle norme della CEDU” (sentenze 348/07, 349/07 e 39/2008 della Corte costituzionale).
di FRANCO ABRUZZO La libertà di stampa prevale sulla privacy così da tutelare
il diritto dei cittadini di ricevere informazioni su ciò che accade nei palazzi
del potere. Con la sentenza del 10 febbraio 2009, la Corte europea dei diritti
dell'uomo (CEDU), - in base all’articolo 10 della Convenzione del 1950 (recepita
nella legge 848/1955) -, riconosce ai cronisti vasti ampi poteri di valutazione
delle notizie corredate da fotografie (“Spetta poi al giornalista e non alla
Corte europea né ai tribunali nazionali verificare ha scritto Marina Castellaneta
nel Sole 24 Ore del 23 febbraio - se la riproduzione di un vecchio articolo
riguardante la persona indagata e una sua fotografia siano necessarie, perché
è il giornalista che deve decidere sulle modalità di diffusione di una notizia.
La pubblicazione dell'informazione sull'indagine a carico dell'imputata contribuisce
precisa la Corte alla pubblica discussione su problemi di carattere generale.
Così come è giustificata la divulgazione del nome.
Questo perché, anche se non si tratta di una figura pubblica o di un politico,
la notizia serve ad attirare l'attenzione su un problema generale come quello
degli abusi sull'utilizzo di fondi pubblici”). Anche le fotografie sono classificate
come notizie dal moderno diritto dell’informazione. Le notizie possono riguardare
pure la divulgazione del nome dell'imputato prima dell'udienza e dei capi d'imputazione
relativi a un processo penale ancora pendente. Questa sentenza affianca la
sentenza Dupuis (ricorso n. 1914/02) del 7 giugno 2007. In quell’occasione
il Tribunale di Strasburgo aveva sancito il diritto della stampa di informare
su indagini in corso e il diritto del pubblico di ricevere notizie su inchieste
scottanti (sulle intercettazioni illegali disposte sotto la presidenza Mitterrand)
che prevalgono sulle esigenze di segretezza. La Corte europea dei diritti dell'uomo
il 10 febbraio scorso ha condannato la Finlandia e il 7 giugno 2007 la Francia.
Che peso hanno le sentenze di Strasburgo nel sistema giudiziario italiano? La
risposta è stata data dalla Corte costituzionale con la sentenza 39/2008: “Questa
Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro,
che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono
essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di
siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte
di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio
di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono
vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà
delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei
diritti dell’uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione, nella
interpretazione che ne dà soltanto la Corte di Strasburgo, sono di immediata
operatività per gli Stati contraenti. L’articolo 10 della Convenzione afferma
che “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza
riguardo alla nazionalità”. Il principio in base al quale ogni persona ha la
libertà di “ricevere e comunicare informazioni” è alla base delle sentenze
citate e anche di quelle conosciute come Goodwin, Roemen e Tillack sulla inviolabilità
delle fonti dei giornalisti, La Repubblica italiana ora deve assorbire nel suo
ordinamento i principi fissati dalla Corte di Strasburgo. Le norme Cedu si
collocano, quindi, come norme interposte, tra la Costituzione e le leggi di
rango ordinario. Si può dire che sono norme sub-costituzionali. Nella sentenza
348/2007, la Corte costituzionale ha spiegato quali sono gli obblighi della
Repubblica Italiana verso la Convenzione e le sentenze della Corte: “La CEDU
presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare
di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea
per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme
della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, paragrafo 1, stabilisce: «La competenza
della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e
l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte
ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47». Poiché le norme
giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto,
i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo
1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia
con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria
legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte
specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione.
Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone
a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa
eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo
con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia”
(sentenza 348 - pubblicazione in G. U. 31/10/2007 - presidente Bile - relatore
Silvestri). Con la sentenza 349/2007, la Corte costituzionale, invece, ha puntato
il dito su chi (Presidenza del consiglio dei Ministri) debba provvedere ad attivare
i “meccanismi” e gli “adempimenti” diretti al recepimento nel nostro ordinamento
delle pronunce di Strasburgo: “Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa
Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio della peculiare
rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della
medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento
interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite
dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare
e realizzare. La peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con
l'adesione alla Convenzione in esame è stata ben presente al legislatore ordinario.
Infatti, dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei
diritti dell'uomo, dichiaratamente diretta a «ristrutturare il meccanismo di
controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia
della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista
dalla Convenzione» (Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo
con la legge 28 agosto 1997, n. 296), si è provveduto a migliorare i meccanismi
finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce della Corte europea (art.
1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a garantire
che l'intero apparato pubblico cooperi nell'evitare violazioni che possono essere
sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Infine,
anche sotto il profilo organizzativo, da ultimo è stata disciplinata l'attività
attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che gli adempimenti
conseguenti alle pronunce della Corte di Strasburgo sono curati da un Dipartimento
di detta Presidenza (d.P.C.m. 1° febbraio 2007 Misure per l'esecuzione della
legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della
Corte europea dei diritti dell'uomo)”
(sentenza 349 - pubblicazione in G. U. 31/10/2007- presidente Bile - relatore
Tesauro).